La disciplina della deduzione delle perdite fiscali muove sul combinato disposto di due norme fondamentali:
i. l’art. 84 del tuir, secondo il quale l’impresa può portare in deduzione la perdita di un periodo d’imposta dal reddito prodotto in periodi successivi, secondo le limitazioni previste nel corpo dello stesso articolo;
ii. l’art. 2 c. 8, del DPR n. 322/1998, che prevede la “integrazione” delle dichiarazioni “… per correggere errori od omissioni” commessi nell’elaborazione delle medesime.
La suddetta legittimazione attribuita ai contribuenti si fonda, a sua volta, sulla natura della dichiarazione fiscale, assimilata alle mere esternazioni di scienza e di giudizio (cass., SS.UU., n. 15063/2002).
In altri termini, la dichiarazione dei redditi è un atto giuridico diretto a comunicare ad altri la conoscenza di un fatto o di una situazione. Le dichiarazioni di scienza sono emendabili e ritrattabili, laddove emergano successivamente degli errori nel corso della loro compilazione originaria.
Tuttavia, all’interno delle dichiarazioni dei redditi vi sono atti che non possono essere annoverati tra le dichiarazioni di scienza, possedendo questi natura negoziale, come accade nel caso della decisione di portare o meno in deduzione dal reddito prodotto nel periodo d’imposta le perdite prodotte in esercizi precedenti.
In tale ambito la dichiarazione (in qualità di atto negoziale) è irretrattabile anche in caso di errore, salvo che il contribuente dimostri che questo fosse conosciuto o conoscibile dall’amministrazione.
Daily News n.112 del 26/06/2024