sabato 27 luglio 2024
Ore: 05:29:30

Le banche o le Poste italiane, nel momento dell’accreditamento dei pagamenti, devono effettuare la ritenuta d’acconto, con obbligo di rivalsa, dell’imposta sul reddito dovuta dal beneficiario e devono provvedere al relativo versamento tramite modello F24 con modalita’ telematiche, indicando il codice tributo “1039” e, contestualmente, sono tenute a rilasciare al destinatario del bonifico la certificazione delle ritenute eseguite e delle somme erogate.
Si ritiene opportuno rammentare che la base di calcolo su cui operare la ritenuta non deve comprendere l’Iva, proprio in virtù del principio di neutralità dell’imposta, per cui la ritenuta del 4% deve risultare operata sull’importo del bonifico dopo aver scorporato il 20% per la presunta Iva compresa nell’ammontare (presunta, in quanto non si deve considerare quella effettivamente applicata).
Tra i diversi ordinanti dei bonifici si devono considerare ricompresi anche soggetti che già applicano la ritenuta di acconto sulle somme erogate (come, a titolo meramente indicativo, i condomini che, in qualità di sostituti d’imposta, operano la ritenuta del 4% sui compensi per le prestazioni relative all’appalto di opere o servizi), per cui al fine di evitare che l’impresa che effettua i lavori di ristrutturazione o di riqualificazione energetica subisca due volte il prelievo alla fonte sul medesimo importo, deve risultare effettuata la sola ritenuta del 4% sul bonifico prevista dal D.L.78/2010.
N.B.: poiché la ritenuta si è resa operativa sui bonifici eseguiti a partire dal 1° luglio, in considerazione della complessità degli adempimenti e delle obiettive condizioni di incertezza sulla determinazione della base imponibile, la circolare dell’Agenzia delle entrate 28 luglio 2010, n. 40 precisa che, in sede di prima applicazione della norma introdotta dal D.L.78/2010 non verranno irrogate sanzioni se vengono riscontrate violazioni.

La modifica della ritenuta dal 10% al 4% e’ entrata in vigore a seguito del nuovo Decreto Sviluppo (Art.23 comma 8 del Decreto Legge 6 luglio 2011 n. 98), che segnala: ‘Per minimizzare gli adempimenti in occasione di pagamenti effettuati tramite bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d’imposta, all’articolo 25, comma 1 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: “10 per cento” sono sostituire dalle seguenti: “4 per cento”.’