sabato 27 luglio 2024
Ore: 15:44:42

Versamento, per parti contraenti di contratti di locazione e affitto, dell’imposta di registro sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 01/11/2011 o rinnovati tacitamente a decorrere dal 01/11/2011.
L’imposta di registro deve essere autoliquidata e versata entro 30 giorni dalla stipula mediante mod. F23 presso Banche, Agenzie Postali o Concessionari, prima della registrazione; la copia dell’attestato di versamento va poi consegnata all’Ufficio Territoriale dell’Agenzia delle Entrate insieme alla richiesta di registrazione. In caso di registrazione telematica, il pagamento è contestuale alla registrazione.

Codici tributo:
107T – Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati – intero periodo
108T – Imposta di registro per affitto fondi rustici
110T – Imposta di registro – cessione contratti di locazione e affitto
112T – Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati – annualità successive
113T – Imposta di registro – risoluzione dei contratti di locazione e affitto
114T – Imposta di registro per proroghe (contratti di locazione e affitti)
115T – Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati – prima annualità