sabato 27 luglio 2024
Ore: 15:12:36

Versamento, per parti contraenti di contratti di locazione e affitto, dell`imposta di registro sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 01/09/2011 o rinnovati tacitamente a decorrere dal 01/09/2011. L`imposta di registro deve essere autoliquidata e versata entro 30 giorni dalla stipula mediante mod. F23 presso Banche, Agenzie Postali o Concessionari, prima della registrazione; la copia dell`attestato di versamento va poi consegnata all`Ufficio Territoriale dell`Agenzia delle Entrate insieme alla richiesta di registrazione. In caso di registrazione telematica, il pagamento e` contestuale alla registrazione. Codici tributo: 107T – Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati – intero periodo 108T – Imposta di registro per affitto fondi rustici 110T – Imposta di registro – cessione contratti di locazione e affitto 112T – Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati – annualita' successive 113T – Imposta di registro – risoluzione dei contratti di locazione e affitto 114T – Imposta di registro per proroghe (contratti di locazione e affitti) 115T – Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati – prima annualita'