Porta aperta alla “definizione agevolata” anche nelle ipotesi di rideterminazione dell`importo, operata dall`ufficio in seguito alle deduzioni presentate dal contribuente. Le novita’ fiscali contenute nella manovra di stabilizzazione dello scorso luglio (Dl 98/2011) hanno interessato anche i procedimenti sanzionatori, prevedendo, fra l`altro, che le penalita’ relative a violazioni di tipo sostanziale debbano passare direttamente dall`atto di accertamento del maggior tributo richiesto. Ma non e` questa l`unica modifica apportata al Dlgs 472/1997 (“Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie”). Analizziamole un po` piu’ approfonditamente.
La prima – contenuta nel comma 29 dell`articolo 23, Dl 98/2011 – ha inserito nel corpo dell`articolo 16 del Dlgs 472/1997 il nuovo comma 7-bis, in base al quale le sanzioni “rideterminate” dall`ufficio in seguito alle deduzioni difensive presentate dal contribuente sono definibili, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, con il pagamento di 1/3 del loro importo. La regola si rende applicabile agli atti di irrogazione delle sanzioni notificati dopo …[continua]