martedì 3 dicembre 2024
Ore: 14:11:35

L`art. 2 comma 4 del D.L. 138/2011 pubblicato in G.U. 188 del 13 agosto 2011 prevede lariduzione da 4.999,99 euro a 2.499,99 euro del limite per effettuare pagamenti in contante o medianteassegni trasferibili (con effetto dal 13 agosto 2011).
Si rammenta
che tale limite va considerato in funzione
del valore complessivo da trasferire,
anche se effettuato con piu’ pagamenti. A
titolo di esempio: il pagamento di una fattura
di 4.000 euro, il cui contratto a monte
non preveda il pagamento in due tranches,
non puo’ essere effettuato per contanti con
due rate che, singolarmente, sarebbero inferiori
alla soglia di 2.499,99 euro, ma occorre
che il pagamento avvenga con assegno bancario
o postale con l`apposizione della clausola
Non Trasferibile, anche se il pagamento
avviene in due rate di 2.000 euro ciascuna.
Il pagamento di somme sino a
2.499,99 euro puo’ avvenire con assegno senza indicata la
clausola non trasferibile: il libretto di assegni senza
tale clausola va richiesto per iscritto alla
Banca ed e` dovuta un`imposta di bollo di euro
1,50 per ciascun assegno.
Il pagamento di somme superiori ai
2.499,99 euro deve avvenire con assegno
bancario o po…[continua]